top of page
Cerca
  • Immagine del redattoreannapacileo

circ. inf. n.10/22-fatt. estere dal 01 luglio 22

Gentili Clienti,

ennesimo adempimento obbligatorio in vigore dal 01/07/2022!

Dal 01/07/2022 obbligo di trasmissione in formato elettronico delle fatture per operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate o ricevute con/da operatori esteri (art. 5 comma 14-ter D.L. 146/2021 in modifica dell’art. 1, comma 3-bis del D.Lgs 127/2015)

Operazione attive con l’estero

Per i clienti dello studio Pacileo non cambia nulla in quanto già tutti i clienti provvedono all’invio della fattura elettronica nei confronti di operatori esteri. Solo per reminder:

- - impostare correttamente l’anagrafica del cliente estero, indicando tra gli altri lo stato estero ed impostando come codice destinatario quello specificamente previsto dall’Agenzia delle Entrate (7 volte X – XXXXXXX);

- - valorizzare il solo campo della partita Iva, in quanto la presenza del codice fiscale comporterebbe la ricerca dello stesso in Anagrafe tributaria da parte del sistema e, non essendo presente, determinerebbe lo scarto della fattura elettronica, mentre il CAP della località dovrà essere valorizzato con 5 zeri (00000);

- - Inviare allo SDI entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione.


Operazione passive con l’estero

Diviene obbligatoria:

- - l’emissione del documento di integrazione elettronico per l’acquisto di beni o servi Intra-UE;

- - l’emissione di autofatture elettroniche per acquisti di servizi Extra-UE

- Tale nuova disciplina NON riguarda gli acquisti di beni da soggetti Extra-UE accompagnati da bolla doganale.


Alla ricezione di una fattura estera cosa è necessario controllare:

L’integrazione/autofattura potrà essere emessa solo a fronte di documenti regolari, riportanti tutti i dati anagrafici del committente (professionista, ditta o società) ed indicazione della mancata applicazione dell’iva propria del paese di origine in mancanza del presupposto di applicazione.

Per quanto riguarda i fornitori Extra-UE il controllo si limita a queste attività; quando invece l’acquisto avviene da un soggetto residente in UE sarà necessario verificare che lo stesso risulti iscritto al sistema europeo di scambio dei dati IVA, VIES : se dal controllo dovesse emergere la carenza di tale iscrizione il documento non potrà essere registrato e sarà necessario richiedere al proprio fornitore di provvedere con l’iscrizione e riemettere un documento corretto.


Come emettere il documento elettronico:

Per le fatture passive, ricevute in modalità cartacea dai fornitori esteri, sarà necessario generare, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento, un documento elettronico:

- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero: dovrà essere utilizzato per trasmettere al SDI il documento riportante le integrazioni IVA inerenti gli acquisti di servizi da prestatori intra-UE oppure da prestatori extra-UE ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 .

- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari: dovrà essere utilizzato per trasmettere a SDI il documento riportante le integrazioni IVA, nei casi di fattura ricevuta da un cedente intra-UE, per operazioni di acquisto intracomunitario di cui all’art.38, D.L. n. 331/93.

- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72: Potrà essere utilizzato nei casi di acquisto di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA da soggetti non residenti (UE ed extra-UE), diversi quindi dagli acquisti intracomunitari e dalle importazioni, come ad esempio l’acquisto di merce già nel territorio Italiano da soggetti non residenti la cui imposta è assolta dal cessionario/committente.


La trasmissione di queste autofatture deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa

Sanzioni

In caso di mancata o errata trasmissione dei dati, la sanzione amministrativa prevista è pari a 2 euro per ogni fattura, fino ad un massimo di 400 euro mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.


Soluzioni

Gestione diretta

Tutti i sistemi di fatturazione elettronica permetteranno di gestire l’adempimento in autonomia al pari di quanto già normalmente avviene per le fatture di vendita.

Per i clienti che utilizzano fattura smart è stata rilasciata la skill “gestione fatture estere”. Il cliente che desidera gestire l’adempimento in autonomia è pregato di contattare lo studio per i costi e per l’attivazione.

I clienti che utilizzano altri gestionali dovranno sentire direttamente la software house che utilizzano.


Gestione tramite intermediario

Le fatture estere ricevute nel mese dovranno pervenire entro i primi 5 giorni del mese successivo al ricevimento, indipendentemente dal fatto che siano mensili o trimestrali.

Sarà lo studio a provvedere all’adempimento in autonomia per conto del cliente. Logicamente, visti i costi sostenuti per l’acquisto dei moduli di aggiornamento del software e le risorse che verranno impiegate per l’adempimento, siamo costretti ad addebitare un costo per ogni fattura gestita.


Ci sia infine consentita un’ultima considerazione sull’effettiva economicità dei piccoli acquisti tramite fornitori esteri alla luce delle implicazioni contabili appena descritte. Per risparmiare qualche euro vale la pena dover assolvere agli adempimenti descritti?

A disposizione per qualsiasi chiarimento.


Anna Pacileo

2 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page