Gentili Clienti,
in allegato circolare informativa, vi prego di prenderne visione integrale.
Detrazioni “edilizie – Comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura – Novità del Decreto Antifrodi
Il decreto Antifrode in vigore dal 12/11/2021 ha:
· esteso l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il Superbonus 110% sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
· introdotto l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.
Le citate disposizioni sono entrate in vigore il 12 novembre 2021.
Comunicazione dell’opzione per la cessione del credito e sconto in fattura
La comunicazione dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o lo sconto in fattura deve essere trasmessa, sia per gli interventi sulle singole unità immobiliari che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici:
entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Invito i clienti che nel corso del 2021 hanno effettuato lavori edilizi utilizzando la modalità di “sconto in fattura” o “cessione del credito” a verificare se sono in possesso di tutta la documentazione necessaria (termine: entro il 16 marzo 2022 per i lavori effettuati nel corso del 2021.
Invito infine i clienti a verificare costantemente la PEC, le conseguenze di una scarsa attenzione possono essere rilevanti.
A disposizione per qualsiasi chiarimento. Saluti.
Anna Pacileo
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